L’usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, deriva dal latino usucapio, ed è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario.
Ciò significa che la proprietà di un bene (sia esso mobile, che immo-bile) non viene trasferita da un soggetto ad un altro, bensì acquisita direttamente dall’interessato per effetto di una attività e/o condotta riconducibile allo stesso.
Il presupposto per potere beneficiarne è rappresentato dal possesso esercitato per un determinato periodo di tempo, che, normalmente, è di venti anni, anche se vi sono fattispeci che prevedono periodi anche inferiori.
Ma non tutti i possessi sono idonei per potere esercitare tale diritto (di usucapione).
Infatti, il possesso cosiddetto “utile” per l’usucapione, deve essere “qualificato”, nel senso che lo stesso deve corrispondere a quello del proprietario.
Senza disquisire sulla differenza tra proprietà e possesso, che sono concetti e diritti ben diversi, ci si limita a precisare che tale pos-sesso, giuridicamente, viene definito uti dominus, ciò corrisponden-te a quello esercitato dal proprietario.
Ciò significa che per potere reclamare il diritto di proprietà di un bene, per usucapione, occorre il concorso dei seguenti elemen-ti/presupposti:
a) possesso esclusivo di un bene;
b) possesso esercitato come lo eserciterebbe il proprietario;
c) decorso del periodo di tempo previsto dalla legge.
In relazione a tale ultimo requisito si precisa che è anche possibile unire al proprio possesso quello esercitato precedentemente dal-l’eventuale dante causa.
Senza addentrarci più a fondo su tale aspetto, ci si limita ad eviden-ziare che la “sommatoria” dei due possessi può avvenire inter vivos (quando viene trasmesso da qualcuno vivente) o mortis causa (quando viene acquisito per causa di morte).
L’usucapione deve essere sancito da una pronuncia giudiziale; ragion per cui occorre rivolgersi, tramite un Legale, al Tribunale competente.
Il buon esito della procedura è rappresentato dalle prove, di quanto sopra detto, che si dovranno portare alla attenzione del Giudice.
Normalmente occorrerà anche l’ausilio di un Tecnico che pre-disporrà una eventuale relazione.
Gli oneri che l’interessato dovrà affrontare saranno compensati da quelli, solitamente ben superiori, che lo stesso avrebbe dovuto riconoscere al precedente proprietario in ipotesi di compravendita, da formalizzare con rogito notarile, con spese relative a carico dell’acquirente.