L’indennizzo diretto o risarcimento diretto introdotto dal Codice delle Assicurazioni nell’anno 2007, consente al danneggiato da sinistri stradali di ottenere il risarcimento, dei danni subìti, dalla propria Compagnia di Assicurazione.
Oltre ai danni materiali è possibile essere risarciti anche dai “danni” cosiddetti “micropermanenti”, cioè di entità fino al 9% di invalidità.
Ma la circostanza che sia la propria assicurazione a risarcire il danno, non significa, automaticamente, che questa tuteli, sempre e comunque, gli interessi del proprio assicurato.
Vero è, infatti, che la stessa gestisce e liquida il sinistro per conto e nell’interesse della assicurazione del danneggiante, nei confronti della quale, poi, ha una azione di rivalsa, per recuperare quanto versato al danneggiato.
Questo ultimo, solitamente, si affida alla propria assicurazione nell’au-spicio che la stessa tuteli appieno i propri diritti ed interessi, ma non sempre ciò avviene.
Basti considerare il caso in cui il danneggiato subisca anche delle lesioni, che vanno accertate dal medico fiduciario della propria compagnia e liquidati in conformità, se e quando vengono riscontrate invalidità.
In tal modo il danneggiato si preclude la possibilità di ottenere un risarcimento superiore, che si ottiene solo con l’ausilio di un proprio medico legale.
Perché allora, anche in ipotesi di indennizzo diretto, non affidarsi ad un Legale e ad un Medico Legale (di parte) che sicuramente tuteleranno appieno gli interessi del danneggiato … ed i cui costi saranno rimbor-sati dalla Compagnia di Assicurazione?
Percentualmente la maggior parte dei danneggiati si affida alla propria assicurazione al fine di ottenere liquidazioni, spesso inadeguate, in ossequio al detto “pochi, maledetti e subito”!