L’art. 2051 c.c. sancisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortui-to”.
Prima di affrontare e spiegare i concetti di responsabilità e caso for-tuito è bene considerare il disposto di una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che così recita: “L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso”.
Il principio sopra riportato si rinviene in altre sentenze del suddetto “Giudice di Legittimità”, che precisano come “… la responsabilità dell’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito, per difetto di manutenzione, va rapportata alla concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, nonché “… l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile”.
Dal dettato normativo dell’art. 2051 c.c. e dai principi sanciti dalla Corte di Cassazione, Supremo Giudice di Legittimità del nostro ordinamento, al quale ci si può rivolgere, quale ultimo grado di giudizio, per contestare le decisioni dei giudici di merito (Corte di Appello, Tribunale, Giudice di Pace), si possono evincere alcuni dati tanto essenziali, quanto significativi, afferenti alla materia del “Danno cagionato da cose in custodia”, che, si badi bene, è rinvenibile principalmente nell’ambito della circolazione stradale, ma anche in altri ambiti del vivere quotidiano (si pensi, esemplifica-tivamente, a cadute accidentali presso pubblici o privati esercizi).
In casi di tal fatta, quindi, si deve, innanzi tutto, individuare chi si ritiene responsabile del danno, sia esso ente pubblico, che privato.
Quindi occorre provarne la responsabilità (an), al fine di potere richiedere ed ottenere il risarcimento del danno rivendicato, che, del pari, quanto alla entità (quantum), dovrà essere ulteriormente provato.
Contrariamente alle fattispecie riconducibili all’art. 2043 c.c., sempre in materia di fatti illeciti, il disposto dell’art. 2051 c.c. è più favorevole al danneggiato in quanto sancisce una presunzione di responsabilità a carico del danneggiante.
Chi rivendica il risarcimento di un danno asseritamente subìto dovrà provare il cosiddetto “nesso eziologico” o “nesso di causa” tra la causa del danno ed il danno stesso (an).
Oltre a questo, come detto, dovrà provarne l’entità (quantum).
Colui al quale viene imputata la responsabilità (oggettiva) potrà esimersi dal risarcimento richiamando il caso fortuito.
Detta prova consiste nel sostenere e provare che l’accadimento, dal quale è scaturito il danno, non è allo stesso riconducibile perché dovuto a causa a lui non imputabile, bensì ad un caso fortuito, come tale al di fuori della propria sfera di operatività, controllo e vigilanza, e, conseguentemente, di responsabilità.
Per semplificare, il danneggiante dovrà fornire la prova che la causa del danno (ad esempio una buca) era visibile, come tale prevenibile, da parte del danneggiato, come tale, evitabile e che, in ogni caso, lo stesso non aveva avuto modo di intervenire tempestivamente per eliminarla perché creatasi repentinamente, al di fuori del suo normale ambito operativo atto ad eliminare tempestivamente cause di eventuali danni per gli utenti.
Si pensi, per chiarire i concetti suesposti, al caso della buca stra-dale, o alla macchia d’olio sulla sede stradale, o in altro luogo pub-blico, formatesi poco prima del fatto, ma anche agli scalini o ad un pavimento non sicuri per varie ragioni … ma qui il campo delle ipotesi e delle strategie difensive si allarga al punto tale da non po-ter essere affrontate nel presente contributo, che, ci si auspica, sia stato sufficientemente chiaro per comprendere una problematica complessa e variegata ma, allo stesso tempo, di concreta attualità.