Le clausole vessatorie sono quelle condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, un particolare squilibrio dei diritti e degli obblighi che ne derivano, nei confronti del consumatore.
Le suddette clausole sono regolate dall’art. 1341, comma 2 c.c., condizioni generali di contratto, il quale dispone che esse non sono valide se non sono specificamente approvate per iscritto. Tale articolo continua elencando per iscritto e tassativamente quali sono le clausole vessatorie, le quali prevedono, “limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.
Le clausole considerate vessatorie sono inefficaci, mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Tale inefficacia, che opera solo a svantaggio del consumatore, può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
La clausola penale invece è il patto con cui si conviene che in caso di inadempimento di un’obbligazione la parte debitrice versi una somma di denaro o effettui altra prestazione.
La penale ha una duplice effetto in caso di inadempimento:
– dispensare dall’onere di provare il danno (essendo la penale dovuta per il fatto stesso dell’inadempimento o del ritardo);
– limitare il risarcimento all’ammontare della penale pattuita, salvo che non sia prevista la risarcibilità del danno ulteriore (quindi, come un limite alla risarcibilità di esso quando l’ammontare della pena sia inferiore al danno effettivo, rappresentandone un ampliamento, quando sia superiore).
La penale è prevista dal contratto, ma è versata solo in caso di inadempimento o di ritardo.
La sua funzione quindi è, da un lato, di esonerare il creditore dall’onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce liquidazione anticipata e, dall’altro, di incentivare l’adempimento del debitore il quale conosce sin dall’inizio l’entità della prestazione cui è tenuto se inadempiente.