Una recente sentenza resa dal Tribunale di Pesaro, Giudice Lorenzo Pini, ha riconosciuto il legittimo diritto di un automobilista a vedersi risarciti i danni subìti per effetto di un sinistro stradale occorsogli in Valmarecchia nell’anno 2009.
Già il Giudice di Pace di Novafeltria, con sentenza del 2012, aveva riconosciuto le ragioni dell’automobilista e condannato la Provincia di Pesaro e Urbino a risarcire i danni consequenziali.
Tale sentenza è stata appellata, avanti al Tribunale di Pesaro, da questa ultima, sotto due profili: contestazione di alcuna responsabilità in capo alla stessa e, in ipotesi contraria, individuazione dell’Ente, a cui sarebbe dovuto essere imputato il pagamento, nella Regione Marche.
Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 55/2017, ha ribadito il diritto dell’auto-mobilista ad essere risarcito del danno subìto, ma ha disposto il pagamento in capo alla Regione per il fatto che, nelle more del giudizio, è intervenuta una apposita normativa regionale che ha posto in capo a questa ultima il risarcimento dei danni cagionati, agli automobilisti, dalla fauna selvatica.
Ma la strada è stata impervia per più di una ragione.
Va precisato, infatti, che recentemente si è sviluppato un indirizzo giurisprudenziale piuttosto rigido in materia di risarcimento danni causati agli automobilisti dalla fauna selvatica, che impone, all’utente della strada, di provare la colpa nella quale sarebbe incorso l’Ente preposto alla vigilanza della fauna selvatica (sia esso Regione, Provincia, Ente Parco o altro), oltre all’entità del relativo risarcimento.
Tale onere non è di facile assolvimento atteso che il danneggiato deve, tanto ana-liticamente, quanto puntualmente, individuare e denunciare i comportamenti colposi, per lo più omissivi, dell’Ente.
In tali casi, oltre, ovviamente, a provare la corretta condotta dell’automobilista, andranno evidenziate tutta una serie di circostanze ed inadempimenti quali: la mancanza di segnali preavvertenti attraversamenti di animali, la frequenza di sinistri analoghi nella stessa zona o in zone limitrofe, la presenza, in loco, di eventuali oasi di protezione, centri di riproduzione o zone di ripopolamento della fauna selvatica, la mancata predisposizione di eventuali recinzioni – protezioni nelle zone più a rischio, ovvero di mangiatoie o di strutture ove gli ungulati possano trovare acqua e cibo, e altro ancora.
Non a caso, sempre più spesso, recentemente, automobilisti che in primo grado, solitamente avanti al Giudice di Pace, avevano visti riconosciuti i propri diritti, in fase di appello, avanti al Tribunale, sono risultati soccombenti per non avere assolto al suddetto “onere della prova”; ciò ha comportato, purtroppo, la restituzione del risarcimento ottenuto ed il pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
Vi è pertanto, nella decisione in commento, che ha accolto la tesi sostenuta dall’Avv. Silvano Zanchini di Novafeltria (RN), più di un motivo di soddisfazione per aver visto riconosciuto il giusto risarcimento del danno subìto dal proprio assistito il quale, in attesa della decisione giudiziale, ha vissuto, ragionevolmente, momenti di preoccupazione ricollegabili all’esposto incerto scenario attuale del risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica.
Merita poi precisare che, essendo la materia regolata, oltre che da una “ legge quadro” statale, da leggi regionali, adottate dalle singole Regioni, lo scenario si presenta diverso in ogni ambito regionale.
Ciò comporta maggiore incertezza ed alea, a discapito delle sacrosante e legittime ragioni dell’ignaro automobilista che, oltre al danno, potrebbe anche subìre la beffa di una avversa pronuncia giudiziale.
Ad oggi anche la Regione Emilia Romagna ha “allocato”, con propria normativa, alla Regione stessa tutta una serie di funzioni relative alla fauna selvatica, compreso il risarcimento dei danni arrecati agli utenti della strada.