La Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno 2015 n. 113 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del Dlgs n. 285 del 1992 in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Nello specifico ha affermato che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi variazioni dei valori misurati dovute a invecchiamento delle proprie componenti e a eventi quali urti, vibrazioni. Shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive a eventi di manutenzione, appare per i seguenti motivi intrinsecamente irragionevole”.