I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, in base alla pena prevista per le singole fattispecie di reato.
I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (art. 39 c.p.): i delitti sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione o della multa; mentre le contravvenzioni sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (art. 17 c.p.).
I delitti sono in massima parte previsti e puniti dal libro secondo del codice penale, possono essere dolosi o colposi, e sono puniti più gravemente delle contravvenzioni; alcuni esempi di delitti possono essere quelli contro la persona (es. omicidio, lesione, diffamazione, violazione del domicilio), contro il patrimonio (es. furto, usura, ricettazione), contro l’incolumità pubblica (es incendio, danneggiamento), contro la pubblica amministrazione (es. peculato, concussione, corruzione) e altri.
Le contravvenzioni, invece, sono disciplinate sia dal libro terzo del codice penale, che dà numerose disposizioni di leggi speciali.
La loro peculiarità è che, per la loro sussistenza, non risulta necessaria la valutazione della presenza dell’elemento soggettivo. Sono esempi di contravvenzioni, quelle di polizia (es. rifiuto di indicazione sulla propria identità personale, radunata sediziosa, molestia o disturbo alle persone), quelle di prevenzione di taluni reati (es. ubriachezza, detenzione abusiva di armi, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli), quelle concernenti l’incolumità pubblica (es. omessa custodia e mal gestione di animali, rovina di edifici ed altre costruzioni, fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti), nei quali mancando l’elemento soggettivo non si dovrà considerare la presenza del dolo o della colpa da parte del suo trasgressore.